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Apprendistato di 1° Tipo

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnico superiore

DESTINATARI

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (c.d. “apprendistato di 1° livello”) i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni (non compiuti).

FINALITÀ

Il contratto è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale di operatore, o di un diploma professionale di tecnico, nell’ambito del sistema di IeFP - Istruzione e Formazione Professionale (i percorsi IeFP sono realizzati da strutture formative accreditate dalle Regioni, ma sono riconosciuti a livello nazionale, in quanto compresi in un apposito Repertorio condiviso tra Stato e Regioni), o di un certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), o di un diploma di istruzione secondaria superiore.

PER LE AZIENDE

L’apprendistato di 1° livello è caratterizzato dall’interazione tra l’impresa e l’istituzione formativa: deve essere sottoscritto un protocollo sulla base dello schema approvato con decreto interministeriale 12 ottobre 2015, che definisce i contenuti, la durata e l’organizzazione didattica della formazione interna ed esterna all’azienda. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi, per le ore di formazione svolte presso l’istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo; per le ore di formazione a carico azienda è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10 % di quella dovuta.

Inoltre l’istituzione formativa, con il coinvolgimento dell’azienda, deve procedere alla predisposizione del piano formativo individuale dell’apprendista che diviene parte integrante del contratto.

DURATA

La durata del contratto è funzionale al titolo di studio da conseguire, ma per i giovani inseriti in un percorso IeFP non può in ogni caso essere superiore a tre anni, se l’obiettivo è una qualifica professionale di operatore, oppure a quattro anni, se l’obiettivo è un diploma professionale di tecnico (con possibilità di prorogare di un anno, dopo il diploma professionale IeFP, per conseguire una certificazione IFTS o un diploma di maturità professionale). Se invece si tratta di giovani inseriti in un percorso di istruzione secondaria superiore la durata massima è di quattro anni (con apprendistato attivabile a partire dal 2° anno).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è disciplinato dall’art. 43 del Decreto Legislativo n. 81/2015. Tale norma prevede che la regolamentazione dei profili formativi del contratto sia rimessa alle singole Regioni (i riferimenti normativi per la Regione Piemonte sono i DGR 70-3780 del 27/4/2012 e la DGR del 21/5/2013). In caso di assenza di regolamentazione a livello regionale, la competenza è rimessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che provvederà con propri decreti.

E’ inoltre prevista la possibilità, una volta conseguita la qualifica o il diploma, di trasformare l’apprendistato di 1° livello in un contratto di apprendistato professionalizzante, entro i limiti di durata di quest’ultimo.