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Contratto a tempo determinato

CARATTERISTICHE

Il contratto a termine, disciplinato dagli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, è un contratto di lavoro subordinato, nel quale l’apposizione del termine deve risultare da atto scritto, a pena di nullità (salvo i contratti di durata inferiore a 12 giorni). Non opera dunque una regola di durata minima.

A seguito delle modifiche operate dal "Decreto Dignità" (Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, in vigore dal 12/agosto 2018), a partire dal 14 luglio 2018 la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, fatte salve le diverse disposizionidei contratti collettivi, non può superare i 24 mesi.

La loro durata, tuttavia, può eccedere i 12 mesi solamente se in presenza delle tre causali di legge: "esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività" ovvero "esigenze di sostituzione di altri lavoratori" oppure di "esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non prorogabili, dell'attività ordinaria". Queste ultime devono essere specificate nel contratto scritto e non trovano applicazione in caso di contratti stagionali.

Si tratta dunque di un drastico cambiamento rispetto al passato quando la sua durata complessiava era di 36 mesi e la sua stipula non era mai vincolata alla presenza di causali.

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi, in assenza di condizioni/casuali sopra citate, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato (a partire dalla data di superamento dello stesso termine di 12 mesi).

Il numero di proroghe consentite è ridotto a 4 in 24 mesi (anzichè 5 come era possibile in passato).

In caso di proroga l'indicazione della causale è richiesta soltanto se il termine complessivo ecceda i 12 mesi, rimadendo sempre libera la possibilità di prorogare nei primi 12 mesi.

Il rinnovo di un contratto a termine può invece avvenire sempre e solo in presenza di una delle predette causali (quindi anche se è al di sotto dei 12 mesi), in mancanza delle quali il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

I contratti per attività stagionali non richiesdono invece l'indicazione della causale.

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti a termine stipulati dall'entrata in vigore del decreto(14 luglio 2018) e alle proroghe e ai rinnovi contrattuali successivi al 31 ottobre 2018 (fine periodo transitorio). 

PER LE AZIENDE

In caso di riassunzione a termine dello stesso lavoratore, il datore è tenuto al rispetto di un intervallo temporale (c.d. “periodo cuscinetto”), tra un contratto e l’altro, di 10 giorni se il precedente rapporto a termine aveva una durata pari o inferiore ai sei mesi o di 20 giorni se di durata superiore ai sei mesi.

Il limite massimo di assunzioni con contratti a termine sul totale degli impiegati deve essere pari al 20% (salvo deroghe della contrattazione collettiva e di secondo livello). Tale percentuale si calcola con riferimento al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Se l’azienda ha iniziato l'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.

I datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti hanno sempre la possibilità di stipulare comunque un contratto di lavoro a tempo determinato.

Le imprese che assumono con questa tipologia contrattuale sono tenute a versare un contributo addizionale (a carico del solo datore di lavoro) pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, che si va ad aggiungere alla contribuzione ordinaria prevista per la generalità dei lavoratori. E’ in ogni caso possibile recuperare l’intera contribuzione aggiuntiva qualora il datore di lavoro trasformi il rapporto a termine in un contratto a tempo indeterminato.

PER I CANDIDATI

I lavoratori che hanno prestato la propria attività con uno o più contratti a termine, per un periodo superiore ai 6 mesi, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi al termine del rapporto. Il diritto di precedenza, però, vale solo se la nuova posizione aperta corrisponde alle stesse mansioni già svolte in esecuzione del contratto a termine. Sono fatte salve eventuali deroghe disposte dai contratti collettivi; inoltre, il lavoratore ha l’onere di manifestare la volontà di avvalersi di tale diritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.